Allegato
Art. XVII
17 / 20In vigore dal 11 apr 2026
Articolo XVII
1. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, che viene qui designato quale depositario.
2. Ogni Stato che non ratifica, accetta o approva il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può aderirvi in qualunque momento. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.
3. La ratifica, accettazione, approvazione del Protocollo o l'adesione ad esso da parte di uno Stato che non sia Stato contraente della Convenzione produrrà l'effetto della ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione di Tokyo come emendata dal Protocollo di Montreal del 2014, o di un'adesione a questa Convenzione.
Storico versioni
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