Allegato
Art. XII
12 / 20In vigore dal 11 apr 2026
Articolo XII
L'Articolo 17 della Convenzione è sostituito come segue:
"Articolo 17
1. Gli Stati contraenti, nell'adottare provvedimenti finalizzati alle indagini o all'arresto o nell'esercitare in qualunque altro modo la propria giurisdizione in relazione a infrazioni commesse a bordo di un aeromobile, tengono in debito conto la sicurezza e gli ulteriori interessi della navigazione aerea, evitando indebiti ritardi dell'aeromobile, dei passeggeri, dei membri dell'equipaggio o del carico.
2. Ogni Stato contraente, nell'ottemperare ai propri obblighi o nell'esercitare un potere discrezionale consentito ai sensi della presente Convenzione, agisce nel rispetto degli obblighi e delle responsabilità degli Stati sanciti dal diritto internazionale. In questo senso ciascuno Stato contraente rispetta i principi del giusto processo e dell'equo trattamento."
Storico versioni
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