Art. XI
Allegato

Art. XI

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In vigore dal 11 apr 2026
Articolo XI L'Articolo 16, paragrafo 1 della Convenzione viene sostituito come segue: "Articolo 16 1. Le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile sono considerate, ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, essere commesse sia nel luogo in cui sono state effettivamente commesse che nel territorio degli Stati contraenti i quali devono stabilire la propria competenza giurisdizionale ai sensi dei paragrafi 2 e 2 bis dell'."
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