Allegato
Art. X
10 / 20In vigore dal 11 apr 2026
Articolo X
Quanto segue viene aggiunto come Articolo 15 bis della Convenzione.
"Articolo 15 bis
1. Ciascuno Stato contraente è incoraggiato ad adottare le misure necessarie ad avviare gli opportuni procedimenti penali, amministrativi o altre azioni legali contro chiunque commetta a bordo di un aeromobile un'infrazione o un atto, come descritti all', paragrafo 1, e in particolare:
a) aggressione fisica o minaccia di aggressione contro un membro dell'equipaggio; oppure
b) rifiuto di obbedire ad un ordine legittimo impartito dal comandante dell'aeromobile, o in suo nome e per conto, allo scopo di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni che si trovano a bordo.
2. Nulla di quanto disposto dalla presente Convenzione pregiudica il diritto di ciascuno Stato contraente di introdurre o mantenere nella propria legislazione nazionale idonee misure volte a sanzionare atti indisciplinati o di disturbo commessi a bordo."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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