Art. IX
Allegato

Art. IX

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In vigore dal 11 apr 2026
Articolo IX L'Articolo 10 della Convenzione è sostituito come segue: "Articolo 10 Per i provvedimenti adottati conformemente alla presente Convenzione, nè il comandante dell'aeromobile nè un altro membro dell'equipaggio, un passeggero, un addetto alla sicurezza di bordo, il proprietario o l'operatore dell'aeromobile, o altra persona per conto della quale è stato operato il volo, possono essere ritenuti responsabili in una procedura intentata in ragione del pregiudizio subito dalla persona nei cui confronti sono state adottate le misure."
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