Allegato
Art. III
3 / 20In vigore dal 11 apr 2026
Articolo III
L' della Convenzione viene sostituito come segue:
"
Senza pregiudizio delle disposizioni dell' e ad eccezione dei casi in cui esigenze di sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo di esso lo richiedano, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di autorizzare o prescrivere l'applicazione di qualsiasi provvedimento nel caso di infrazioni a disposizioni penali di natura politica o fondate sulla discriminazione per qualsiasi motivo, quale la razza, la religione, la nazionalità, l'origine etnica, le opinioni politiche o il genere."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-01;46#art-a-iii