Capo III
Art. 13
13 / 19Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006
In vigore dal 9 apr 2026
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'articolo 63 del regolamento medesimo, ivi comprese le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni stesse, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) individuare le autorità coinvolte nelle ispezioni ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1157, designare le autorità competenti responsabili per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1157 ai sensi dell'articolo 75 del regolamento medesimo e le autorità responsabili della cooperazione di cui all'articolo 65 del citato regolamento (UE) 2024/1157, nonché stabilire le modalità di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al medesimo articolo 65 e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo 66 del predetto regolamento (UE) 2024/1157;
c) apportare alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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