Atto di Ginevra›Capo II
Art. 6
6 / 34Registrazione internazionale
In vigore dal 6 feb 2026
Registrazione internazionale
[Verifica della correttezza formale da parte dell'Ufficio internazionale] Al ricevimento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presentata nella debita forma, secondo quanto specificato nel regolamento, l'Ufficio internazionale procede con l'iscrizione della denominazione di origine, o dell'indicazione geografica, nel registro internazionale.
[Data della registrazione internazionale] Fatto salvo il paragrafo 3, la data della registrazione internazionale è la data in cui la domanda perviene all'Ufficio internazionale.
[Data della registrazione internazionale in caso di informazioni mancanti] Nell'eventualità in cui la domanda non contenga tutte le seguenti informazioni:
(i.) l'indicazione dell'autorità competente o, nel caso previsto dall', paragrafo 3, del richiedente o dei richiedenti;
(ii.) le informazioni che identificano i beneficiari e, se del caso, la persona fisica o giuridica di cui all', paragrafo 2, punto ii);
(iii.) la denominazione di origine, o l'indicazione geografica, per la quale si richiede la registrazione internazionale;
(iv.) il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica;
la data della registrazione internazionale è quella in cui l'Ufficio internazionale riceve l'ultima delle informazioni mancanti.
[Pubblicazione e notifica delle registrazioni internazionali] L'Ufficio internazionale pubblica, senza indugio, ogni registrazione internazionale e ne dà tempestiva notifica all'autorità competente di ciascuna parte contraente.
[Data di decorrenza degli effetti della registrazione internazionale]
a) Fatta salva la lettera b), una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data della registrazione internazionale nel territorio di ciascuna parte contraente che non ha rifiutato la protezione conformemente all' o che ha inviato all'Ufficio internazionale una notifica della concessione della protezione conformemente all'.
b) Una parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che, conformemente alla sua legislazione nazionale o regionale, una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data menzionata nella dichiarazione stessa; la data tuttavia non deve essere posteriore alla scadenza del termine ultimo per il rifiuto indicata nel regolamento, conformemente all', paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
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