Atto di Ginevra›Capo VII
Art. 32
32 / 34Denucia
In vigore dal 6 feb 2026
Denuncia
[Notifica] Ogni parte contraente può denunciare il presente atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.
[Data a partire dalla quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un anno dopo che la notifica è pervenuta al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. La denuncia non incide in alcun modo sull'applicazione del presente atto alle domande pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la parte contraente autrice della denuncia al momento in cui la denuncia ha effetto.
Storico versioni
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