Art. 29 · Data di validità delle ratifiche e delle adesioni
Atto di GinevraCapo VII

Art. 29

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Data di validità delle ratifiche e delle adesioni

In vigore dal 6 feb 2026
Data di validità delle ratifiche e delle adesioni [Strumenti da considerare] Ai fini del presente articolo sono considerati soltanto gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all', paragrafo 1, e la cui data di validità è conforme all', paragrafo 3. [Entrata in vigore del presente atto] Il presente atto entra in vigore tre mesi dopo che cinque parti che soddisfano i requisiti per l'adesione di cui all' hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione. [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni] a) Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente atto sono da esso vincolati a partire dalla data della sua entrata in vigore. b) Gli altri Stati e le altre organizzazioni intergovernative sono vincolati dal presente atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione oppure in qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento. [Registrazioni internazionali effettuate prima dell'adesione] Nel territorio dello Stato aderente e, se la parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, nel territorio in cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa, le disposizioni del presente atto si applicano con riferimento alle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche già registrate in virtù di tale atto alla data alla quale prende effetto l'adesione, fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 4, e le disposizioni del Capo IV, che si applicano mutatis mutandis. Lo Stato o l'organizzazione intergovernativa aderente può altresì precisare, in una dichiarazione allegata al suo strumento di ratifica o di adesione, che il termine ultimo di cui all', paragrafo 1, e i periodi indicati all' sono prorogati conformemente alle procedure a tal fine prescritte nel regolamento di esecuzione.
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