Art. 28 · Condizioni e modalità per divenire parte del presente atto
Atto di GinevraCapo VII

Art. 28

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Condizioni e modalità per divenire parte del presente atto

In vigore dal 6 feb 2026
Condizioni e modalità per divenire parte del presente atto [Condizioni] Fatto salvo quanto disposto all' e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, (i.) ogni Stato membro firmatario della Convenzione di Parigi può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte; (ii.) qualsiasi altro Stato membro dell'Organizzazione può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se dichiara che la sua legislazione è conforme alle disposizioni della Convenzione di Parigi in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi; (iii.) qualsiasi organizzazione intergovernativa può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se almeno uno dei suoi Stati membri è firmatario della Convenzione di Parigi e se l'organizzazione intergovernativa dichiara che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a divenire parte del presente atto e che, in virtù del trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa stessa, si applica una legislazione che consente di ottenere titoli di protezione regionali per quanto riguarda le indicazioni geografiche. [Ratifica o adesione] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare: (i.) uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente atto, o (ii.) uno strumento di adesione, se non ha sottoscritto il presente atto. [Data a partire dalla quale è valido il deposito] a) Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido a partire dalla data di deposito di detto strumento. b) Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato che è membro di un'organizzazione intergovernativa e presso il quale la protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche può essere ottenuta unicamente in virtù della legislazione che si applica tra gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa è valido a partire dalla data in cui l'organizzazione intergovernativa ha depositato lo strumento di ratifica o di adesione se tale data è posteriore a quella in cui è stato depositato lo strumento dello Stato in questione. La presente lettera tuttavia non si applica nei confronti degli Stati firmatari dell'Accordo di Lisbona o dell'atto 1967 e lascia impregiudicata l'applicazione dell' per quanto concerne tali Stati.
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