Art. 27 · Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea
Atto di GinevraCapo VI

Art. 27

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Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea

In vigore dal 6 feb 2026
Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea [Proposte di modifica] a) Le proposte di modifica degli articoli da 22 a 24 e del presente articolo possono essere presentate da ogni parte contraente o dal Direttore generale. b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea. [Maggioranze] L'adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza di tre quarti; per modificare l' e il presente paragrafo occorre tuttavia la maggioranza di quattro quinti. [Entrata in vigore] a) Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto, dai tre quarti delle parti contraenti che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modifica è stata adottata e che avevano il diritto di voto su tale modifica, le notifiche scritte attestanti l'accettazione della modifica conformemente alle rispettive norme costituzionali. b) Una modifica dell', paragrafi 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall'adozione da parte dell'Assemblea, una parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla. c) Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore o che lo diventano in seguito.
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