Art. 26 · Revisione
Atto di GinevraCapo VI

Art. 26

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Revisione

In vigore dal 6 feb 2026
Revisione [Conferenze di revisione] Il presente atto può essere riveduto da conferenze diplomatiche delle parti contraenti. La convocazione di una conferenza diplomatica è decisa dall'Assemblea. [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell', gli articoli da 22 a 24 e l' possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall'Assemblea.
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