Art. 24 · Finanze
Atto di GinevraCapo V

Art. 24

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Finanze

In vigore dal 6 feb 2026
Finanze [Bilancio] Le entrate e le spese dell'Unione particolare sono presentate nel bilancio dell'Organizzazione in maniera obiettiva e trasparente. [Fonti di finanziamento del bilancio] Il bilancio dell'Unione particolare proviene dalle seguenti fonti: (i.) le tasse riscosse a norma dell', paragrafi 1 e 2; (ii.) il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale e i diritti relativi a tali pubblicazioni; (iii.) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni; (iv.) gli affitti, gli investimenti produttivi e altre entrate, comprese le entrate diverse; (v.) i contributi speciali delle parti contraenti o qualsiasi altra fonte proveniente dalle parti contraenti o dai beneficiari, o da entrambi, se e nella misura in cui le entrate provenienti dalle fonti indicate alle lettere da i) a iv) non sono sufficienti a coprire le spese, su decisione dell'Assemblea. [Tasse dovute; ammontare del bilancio] a) Gli importi delle tasse di cui al paragrafo 2 sono fissati dall'Assemblea su proposta del Direttore generale in modo che, unitamente alle entrate provenienti da altre fonti previste dal paragrafo 2, il bilancio dell'Unione particolare sia, in circostanze normali, sufficiente a coprire le spese incorse dall'Ufficio internazionale per il mantenimento del servizio di registrazione internazionale. b) Nel caso in cui il programma e il bilancio dell'Organizzazione non siano adottati prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario, il Direttore generale è autorizzato a contrarre obblighi e a effettuare pagamenti a un livello non superiore a quello autorizzato nel precedente esercizio. [Determinazione dei contributi speciali di cui al paragrafo 2, punto v)] Al fine di stabilire la sua quota di contributo, ciascuna parte contraente appartiene alla stessa classe di appartenenza prevista nel contesto della Convenzione di Parigi o, se non è parte contraente della Convenzione di Parigi, alla classe cui apparterrebbe se fosse una parte contraente della Convenzione di Parigi. Le organizzazioni intergovernative sono considerate appartenenti alla classe di contribuzione I (uno), salvo decisione unanime contraria dell'Assemblea. La quota contributiva sarà parzialmente ponderata in base al numero di registrazioni provenienti dalla parte contraente, secondo quanto deciso dall'Assemblea. [Fondo d'esercizio] L'Unione particolare ha un fondo d'esercizio alimentato dai pagamenti effettuati sotto forma di anticipi da ciascun membro dell'Unione particolare, ove previsto dall'Unione particolare stessa. Se il fondo diventa insufficiente, l'Assemblea può deciderne l'aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale. Nell'eventualità in cui l'Unione particolare registri un'eccedenza di entrate in rapporto alle spese in qualsiasi esercizio, gli anticipi versati a titolo del fondo d'esercizio possono essere rimborsati a ciascun membro proporzionalmente al suo versamento iniziale, su proposta del Direttore generale e previa decisione dell'Assemblea. [Anticipi concessi dallo Stato ospitante] a) L'accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione, prevede che, se il fondo d'esercizio è insufficiente, tale Stato conceda anticipi. L'ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l'Organizzazione. b) Lo Stato di cui alla lettera a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante notifica scritta, l'obbligo di accordare anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell'anno di notifica. [Revisione dei conti] La revisione dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario dell'Organizzazione, da uno o più Stati membri dell'Unione particolare o da revisori esterni designati, con il loro consenso, dall'Assemblea.
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