Art. 22 · Assemblea dell'Unione particolare
Atto di GinevraCapo V

Art. 22

22 / 34

Assemblea dell'Unione particolare

In vigore dal 6 feb 2026
Assemblea dell'Unione particolare [Composizione] a) Le parti contraenti sono membri della stessa Assemblea di cui sono membri gli Stati parte dell'atto del 1967. b) Ciascuna parte contraente è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Ogni delegazione sostiene le proprie spese. [Competenze] a) L'Assemblea: (i.) tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione particolare nonché all'applicazione del presente atto; (ii.) impartisce al Direttore generale le direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione di cui all', paragrafo 1, tenendo debitamente conto di tutte le osservazioni formulate dai membri dell'Unione particolare che non hanno aderito al presente atto o non l'hanno ratificato; (iii.) modifica il regolamento di esecuzione; (iv.) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l'Unione particolare e gli impartisce le istruzioni necessarie in merito a questioni di competenza dell'Unione particolare; (v.) definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura; (vi.) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare; (vii.) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione particolare; (viii.) decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori; (ix.) adotta le modifiche agli articoli da 22 a 24 e all'; (x.) adotta qualsiasi altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione particolare e assolve qualsiasi altra funzione utile nell'ambito del presente atto. b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver ottenuto il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. [Quorum] a) La metà dei membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum ai fini della votazione su tale questione. b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), se, in occasione di una sessione, il numero di membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su una determinata questione e sono rappresentati è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell'Assemblea che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l'Assemblea può deliberare; tuttavia tali decisioni, a eccezione di quelle concernenti il suo regolamento interno, diventano esecutive solo quando le condizioni enunciate di seguito sono rispettate. L'Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell'Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione ma non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se allo scadere di detto termine il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, fermo restando che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza. [Deliberazione nell'Assemblea] a) L'Assemblea si adopera per deliberare per consenso. b) Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso: (i.) ciascuna parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio; e (ii.) ciascuna parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può votare, in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono parti del presente atto. Tale organizzazione intergovernativa non può partecipare al voto ove uno dei suoi membri eserciti il proprio diritto di voto e viceversa. c) Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall'atto del 1967, le parti contraenti non vincolate dall'atto del 1967 non hanno diritto di voto, mentre sulle questioni che riguardano unicamente le parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto. [Maggioranze] a) Fatti salvi l', paragrafo 2, e l', paragrafo 2, le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi. b) L'astensione non conta come voto espresso. [Sessioni] a) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso. c) L'ordine del giorno di ogni sessione è elaborato dal Direttore generale. [Regolamento interno] L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-22