Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

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Ordine di esecuzione

In vigore dal 20 gen 2026
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, paragrafo 2, del Protocollo medesimo.
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