Art. 56 · LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

Art. 56

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

In vigore dal 18 dic 2025
Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie 1. Al fine di potenziare l'attività di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonchè i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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