Art. 54 · LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

Art. 54

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

In vigore dal 18 dic 2025
Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università 1. All' della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, le parole: «e i regolamenti di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità» e la parola: «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «Ministero»; b) al comma 10: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero può, per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito»; 2) al terzo periodo, la parola: «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «Ministero»; c) al comma 11, le parole: «nel Bollettino Ufficiale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale delle università». Note all': - Si riporta l' della legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», così come modificato dalla presente legge: « (Autonomia delle università). - 1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell' della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall' della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare. 3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonchè dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonchè le strutture di ricerca: a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell' del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative. 5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'. 8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente. 9. Gli statuti, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministero che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 10. Il Ministero può, per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministero può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. 11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel sito internet istituzionale delle università.»
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