Art. 53 · LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

Art. 53

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

In vigore dal 18 dic 2025
Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università 1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente: «Art. 111. - 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università. 3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio. 4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo».
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