Art. 47 · LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

Art. 47

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

In vigore dal 18 dic 2025
Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie 1. All'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «vent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «settant'anni». Note all': - Si riporta il testo dell'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n.633 recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», come modificato dalla presente legge: «Art. 92. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura settant'anni dalla produzione della fotografia.»
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