Art. 22
LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182
In vigore dal 18 dic 2025
Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa
1. All' del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2».
Note all':
- Si riporta l' del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato dalla presente legge:
« (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa). - 1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.
2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2.»
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