Art. 18 · LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

Art. 18

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

In vigore dal 18 dic 2025
Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali 1. Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con regolamento adottato ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di politiche del mare e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonchè i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione degli stessi. 2. Con il regolamento di cui all', comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, adottato di concerto anche con l'Autorità politica delegata in materia di politiche del mare, sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti. 3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanità marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, è abrogato. Note all': - Si riporta l' della legge 23 agosto 1988 n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: « (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta , sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.» - Si riporta l' del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.271 recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»: « (Criteri progettuali e costruttivi). - 1.Con regolamento da adottare, ai sensi dell' della legge 24 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro dei trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, è emanata la normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, in conformità anche con le disposizioni di cui alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.109, n.134 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n.157, nonchè n.92 e n.133 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n.158. 2. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 è abrogata.» - Il capo IV del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 che approva il Regolamento per la sanità marittima, abrogato dalla presente legge, recava: «medici di bordo».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182#art-18