Art. 7 · Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno
Trattato

Art. 7

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Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

In vigore dal 20 nov 2025
Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno 1 Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate. 2. Lo Stato di Condanna trasmette: a) informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali; b) informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciute; c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna; d) informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione; e) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna; f) copia della sentenza definitiva di condanna; g) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna; h) se opportuno, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione; i) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il consenso al proprio trasferimento in conformità alla lettera d) dell' del presente Trattato; j) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata; k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione. 3. Lo Stato di Esecuzione, su richiesta, trasmette: a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata è cittadino dello Stato di Esecuzione; b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell' del presente Trattato; d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della condanna; e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione. 4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.
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