Art. 5 · Obbligo di Fornire Informazioni
Trattato

Art. 5

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Obbligo di Fornire Informazioni

In vigore dal 20 nov 2025
1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato. 3. Le Parti Contraenti si notificano reciprocamente ogni condanna nei confronti di uno dei loro cittadini per la quale è consentito il trasferimento in conformità al presente Trattato.
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