Art. 4 · Condizioni per il Trasferimento
Trattato

Art. 4

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Condizioni per il Trasferimento

In vigore dal 20 nov 2025
Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la persona condannata è un cittadino dello Stato di Esecuzione; b) la sentenza di condanna è definitiva; c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno ovvero è indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore ad un anno; d) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento, fatta eccezione per le ipotesi previste agli ; e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; f) la condanna non è stata emessa per un fatto che costituisce reato esclusivamente militare e non si pone in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione; g) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.
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