Art. 3 · Modalità di trasmissione delle richieste
Trattato

Art. 3

3 / 25

Modalità di trasmissione delle richieste

In vigore dal 20 nov 2025
Le Autorità Centrali trasmettono le richieste di trasferimento tramite canali diplomatici. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170#art-t-3