Art. 22 · Rapporti con altri Accordi Internazionali
Trattato

Art. 22

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Rapporti con altri Accordi Internazionali

In vigore dal 20 nov 2025
Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti. Per la Repubblica Italiana non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all'Unione europea. Per lo Stato della Libia non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla Lega Araba e all'Unione Africana.
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