Art. 21 · Protezione dei dati personali
Trattato

Art. 21

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Protezione dei dati personali

In vigore dal 20 nov 2025
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i dati personali possono essere raccolti e trasmessi solo se ciò sia necessario e proporzionato ai fini indicati nella richiesta di trasferimento. 2. I dati personali trasferiti all'altra Parte per effetto dell'esecuzione di una richiesta avanzata ai sensi del presente Trattato possono essere utilizzati dalla Parte alla quale tali dati sono stati trasferiti, esclusivamente per i seguenti fini: 3. ai fini della procedura di trasferimento richiesta ai sensi del presente Trattato; 4. per prevenire una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica. 5. Tali dati possono anche essere utilizzati per qualsiasi altro fine se la Parte che ha trasferito i dati personali ha preventivamente prestato il proprio consenso a tale fine. 6. Ciascuna Parte può rifiutare di trasferire i dati personali quando tali dati sono protetti dalla propria legge interna e lo stesso grado di protezione non può essere fornito dall'altra Parte. 7. La Parte che trasferisce i dati personali può esigere che l'altra Parte fornisca informazioni circa l'utilizzo fatto di tali dati. 8. I dati personali trasferiti ai sensi del presente Trattato sono elaborati e cancellati in conformità alla legge interna della Parte che ha ricevuto tali dati. A prescindere da tali limiti, i dati trasferiti sono cancellati appena non sono più necessari per il fine per il quale sono stati trasferiti. 9. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per la Parte che trasmette i dati personali di imporre condizioni aggiuntive nei casi in cui la richiesta di trasferimento non potrebbe essere eseguita in assenza di tali condizioni. Quando sono imposte delle condizioni aggiuntive in conformità al presente comma, la Parte alla quale i dati personali sono stati trasmessi elabora i dati ricevuti in conformità a tali condizioni.
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