Art. 19 · Spese
Trattato

Art. 19

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Spese

In vigore dal 20 nov 2025
1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna. 2. Lo Stato di Esecuzione può, tuttavia, recuperare in tutto o in parte le spese di trasferimento dalla persona condannata se il trasferimento è avvenuto su richiesta di questa.
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