Trattato
Art. 19
19 / 25Spese
In vigore dal 20 nov 2025
1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna.
2. Lo Stato di Esecuzione può, tuttavia, recuperare in tutto o in parte le spese di trasferimento dalla persona condannata se il trasferimento è avvenuto su richiesta di questa.
Storico versioni
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