Convenzione
Art. 30
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In vigore dal 29 ott 2025
DENUNCIA
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, attraverso i canali diplomatici, notificandone la cessazione per iscritto almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione.
2. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia.
In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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