Art. 29 · ENTRATA IN VIGORE
Convenzione

Art. 29

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ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 29 ott 2025
ENTRATA IN VIGORE 1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche. 2, Le disposizioni della presente Convenzione avranno efficacia: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore. 3. La presente Convenzione si applica nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
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