Art. 28 · DIRITTO AI BENEFICI
Convenzione

Art. 28

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DIRITTO AI BENEFICI

In vigore dal 29 ott 2025
DIRITTO AI BENEFICI Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali delle intese o transazioni che hanno portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;154#art-c-28