Art. 27 · ASSISTENZA NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
Convenzione

Art. 27

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ASSISTENZA NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

In vigore dal 29 ott 2025
MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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