Art. 24 · PROCEDURA AMICHEVOLE
Convenzione

Art. 24

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PROCEDURA AMICHEVOLE

In vigore dal 29 ott 2025
PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati contraenti, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell', a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni Accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta composta dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. 5. Quando, a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto il proprio caso all'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per quella persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti per la trattazione del caso sono state fornite ad entrambe le autorità competenti, ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso è sottoposta ad arbitrato su richiesta per iscritto della persona interessata. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'amichevole composizione che attua la decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.
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