Art. 21 · ALTRI REDDITI
Convenzione

Art. 21

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ALTRI REDDITI

In vigore dal 29 ott 2025
ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell', nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene 'produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 14.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;154#art-c-21