Convenzione
Art. 13
13 / 30UTILI DI CAPITALE
In vigore dal 29 ott 2025
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all' e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili, o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un'impresa di uno Stato contraente che svolge l'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una partnership o in un trust, sono imponibili nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell', situati in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;154#art-c-13