Convenzione
Art. 10
10 / 30DIVIDENDI
In vigore dal 29 ott 2025
DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
(a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo (al fine del computo di detto periodo, non si tiene conto di variazioni di proprietà che risultino direttamente da una riorganizzazione societaria, quale una fusione o una scissione, della società che detiene le azioni o che paga il dividendo);
(b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società in relazione agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi da altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 14.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Storico versioni
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