Art. 1 · CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Convenzione

Art. 1

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CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

In vigore dal 29 ott 2025
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KOSOVO PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE Il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo, Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale, Nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di treaty-shopping finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), Hanno convenuto quanto segue: SOGGETTI 1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. Ai fini della presente Convenzione, i redditi derivati da, o mediante, un'entità o uno strumento o accordo trattato in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell`imposizione da parte di detto Stato, come i redditi di un residente di detto Stato. 3. La presente Convenzione non limita l'imposizione dei propri residenti da parte di uno Stato contraente, salvo per quanto riguarda i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3 dell', del paragrafo 2 dell', e degli .
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