Accordo›Titolo TITOLO_II
Art. 9
26 / 48Esportabilità delle prestazioni in denaro
In vigore dal 28 ott 2025
Esportabilità delle prestazioni in denaro
Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-9