Art. 9 · Esportabilità delle prestazioni in denaro
AccordoTitolo TITOLO_II

Art. 9

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Esportabilità delle prestazioni in denaro

In vigore dal 28 ott 2025
Esportabilità delle prestazioni in denaro Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-9