Accordo›Titolo TITOLO_II
Art. 8
25 / 48Eccezioni agli articoli 5 e 6
In vigore dal 28 ott 2025
Eccezioni agli
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possono prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-8