Accordo›Titolo TITOLO_II
Art. 7
24 / 48Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche
In vigore dal 28 ott 2025
Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche
Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al punto «6» dell', nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, può optare per la legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui all', a condizione che siano cittadini di tale Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-7