Art. 39 · Esenzioni e riconoscimento degli attestati
AccordoTitolo TITOLO_IV

Art. 39

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Esenzioni e riconoscimento degli attestati

In vigore dal 28 ott 2025
Esenzioni e riconoscimento degli attestati Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti valgono anche per l'applicazione del presente Accordo. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione del presente Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari. L'attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa all'autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-39