Art. 33 · Residenza dei familiari
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Art. 33

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Residenza dei familiari

In vigore dal 28 ott 2025
Residenza dei familiari I lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevono le prestazioni familiari spettanti, anche se i familiari risiedono nell'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-33