Art. 27 · Infortunio in itinere
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Art. 27

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Infortunio in itinere

In vigore dal 28 ott 2025
Infortunio in itinere L'infortunio subito da un lavoratore, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, da uno Stato contraente nell'altro Stato, deve essere risarcito dall'Istituzione competente di quest'ultimo Stato, in conformità alle legislazioni che essa applica, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dal luogo di partenza sino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nell'altro Stato contraente, subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-27