Art. 22 · Pensioni minime
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Art. 22

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Pensioni minime

In vigore dal 28 ott 2025
Pensioni minime Ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti legislativi previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all', solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. L'integrazione al trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-22