Accordo›Titolo I
Art. 2
19 / 48Campo di applicazione materiale
In vigore dal 28 ott 2025
Campo di applicazione materiale
Il presente Accordo si applica alle legislazioni concernenti:
in Italia:
1) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria;
2) l'assicurazione per malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternità;
3) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
4) le prestazioni familiari;
5) l'assicurazione contro la disoccupazione;
6) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
In Macedonia:
1) l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti;
2) l'assicurazione per la malattia, la prevenzione sanitaria e maternità;
3) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
4) l'assicurazione contro la disoccupazione;
5) le prestazioni familiari.
Il presente Accordo si applicherà egualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.
Il presente Accordo si applicherà, altresì, alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, semprechè il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni.
Il presente Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'.
Le disposizioni previste dal presente Accordo verranno attuate in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi internazionali e, per quanto concerne l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
Il presente Accordo verrà attuato, altresì, in conformità con le disposizioni dell'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra le Comunità Europee e gli Stati Membri da una parte, e la Macedonia dall'altra, firmato il 9 aprile 2001, ed entrato in vigore il 1° aprile 2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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