Art. 18 · Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome)
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Art. 18

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Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome)

In vigore dal 28 ott 2025
Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome) Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all', l'Istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-18