Accordo›Titolo III
Art. 15
32 / 48Prestazioni per i familiari
In vigore dal 28 ott 2025
Prestazioni per i familiari
I familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-15