Art. 14 · Prestazioni per i pensionati
AccordoTitolo III

Art. 14

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Prestazioni per i pensionati

In vigore dal 28 ott 2025
Prestazioni per i pensionati Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sè e per i propri familiari dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di questa. I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente, nonché i loro familiari, che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-14