Art. 11 · Totalizzazione
AccordoTitolo TITOLO_II

Art. 11

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Totalizzazione

In vigore dal 28 ott 2025
Totalizzazione Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-11